Lo statuto

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE RICONOSCERSI

STATUTO

Art. 1 – Costituzione, denominazione e durata

E’ costituita la Fondazione denominata “RICONOSCERSI” organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata “RICONOSCERSI ONLUS”.

La locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS” devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo.

 

Art. 2 – Sede

La Fondazione ha la sede in Arezzo, Loc. Agazzi, 47

Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statutarie, purché avvengano nell’ambito del medesimo Comune.

Eventuali sedi secondarie per unità operative possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Indirizzo.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito della Regione Toscana che costituisce l’ambito primario di attività della Fondazione, con particolare riferimento al territorio dell’attuale Provincia di Arezzo.

 

Art. 3 – Mission, obiettivi e scopi, funzionamento, azioni e attività

 Mission

La mission della Fondazione si esprime su due ambiti prioritari:

  • Inclusione sociale delle persone con disabilità, indirizzando gli sforzi con una attenzione particolare e privilegiata a quelle con disabilità intellettiva e/o relazionale, per le maggiori difficoltà con cui accedono a condizioni di reale integrazione sociale, scolastica, lavorativa e ad una vita serena, dignitosa e indipendente all’interno della comunità.
  • Aiuto e supporto nei confronti dei familiari di persone con disabilità, affiancandoli nelle diverse necessità che si presentano per costruire un oggi e un domani sereno, per se stessi e per i loro congiunti. La fondazione, nei confronti delle famiglie, si rende disponibile anche a mantenere l’esercizio di un ruolo di tutela e assistenza nei confronti del loro congiunto: il suo benessere e qualità di vita potranno essere osservati, verificati e difesi nel tempo, garantendo l’esercizio di una consapevole e qualificata funzione genitoriale per tutta la vita della persona con disabilità, anche dopo il venir meno degli stessi familiari.

 

Obiettivi e scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

 La Fondazione ha come finalità fondamentale ed esclusiva la solidarietà sociale e prevede lo svolgimento esclusivo di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. A tale scopo si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

–   Prevenire la istituzionalizzazione di persone con disabilità, offrendo un contributo importante al miglioramento della qualità di vita e del benessere delle persone con disabilità, dedicando particolare attenzione alla realizzazione di condizioni di inclusione sociale, lavorativa e scolastica, e alla possibilità di condurre una vita indipendente e all’interno della comunità.

–   Promuovere la deistituzionalizzazione per tutte le persone con disabilità per le quali ciò sia possibile.

–   Migliorare la qualità di vita all’interno delle istituzioni, rendendole il più possibile a misura di persona e a dimensione familiare, come espressione di estrema attenzione a tutte quelle situazioni di persone con disabilità per le quali non si riesce ad escludere il ricovero in istituzioni residenziali, in ragione dei loro speciali bisogni di supporto.

–   Provvedere al benessere e alla tutela delle persone con disabilità collaborando/sostenendo con/le politiche socio-sanitarie di intervento dei Comuni della Provincia di Arezzo e di altre realtà pubbliche e private a favore delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;

–   Assicurare con ogni iniziativa e con la realizzazione di progetti una sempre maggiore disponibilità ed esigibilità dei diritti individuali, così come enunciati dalla “Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità” del 2006, e da tutti i documenti, nazionali ed internazionali, che, successivamente, potranno ampliare, specificare, articolare e chiarificare i contenuti della Convenzione.

–   Assicurare ai familiari di persone con disabilità ogni tipo di supporto, aiuto, consulenza ecc. per la costruzione dei progetti di vita dei loro congiunti e per la pianificazione delle garanzie per il mantenimento a lungo termine dei progetti realizzati.

Tutte le azioni ed i progetti realizzati dalla fondazione devono essere in linea con la normativa della Regione Toscana, compreso quella sulle strutture sociali, sociosanitarie e sanitarie, o, se difformi, dovranno ricevere l’assenso delle istituzioni per la sperimentazione del modello attuato.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

 

Fondamentali modalità di funzionamento della Fondazione

La Fondazione basa per intero il proprio funzionamento sui seguenti principi:

1)      I familiari delle persone con disabilità (intese sia come singoli familiari – coniuge, parenti e affini entro il quarto grado – ma anche come tutori, amministratori di sostegno, delegati dei familiari, associazioni di familiari, associazioni di tutela, ecc.) sono al centro del funzionamento della Fondazione e ad esse spetterà sempre una rappresentanza di maggioranza negli organi della Fondazione.

2)      La Fondazione ed i suoi organi esprimono ed approvano un documento, a valenza triennale, di Politica ed Obiettivi che rappresenta il binario su cui la Fondazione al suo interno orienta tutte le decisioni e, all’esterno, esprime i contenuti con cui la Fondazione si presenta, comunica ed agisce. Al documento triennale si collega un Piano Annuale di Attività.

3)      La Fondazione lavora per progetti i cui beneficiari ultimi sono le persone con disabilità e i loro familiari: ciascun progetto, per essere approvato, deve subire un approfondito percorso di predisposizione e valutazione (legale, economico, tecnico-professionale sociale e sanitario, di congruenza con i diritti delle persone con disabilità, di congruenza con le migliori pratiche di inclusione sociale, di congruenza e sinergia con le politiche istituzionali, ecc.) i cui esiti devono essere messi a disposizione degli organi della fondazione in forma scritta.

4)      Ogni progetto, in tutte le fasi del percorso di elaborazione – approvazione – attuazione, deve essere condotto seguendo i seguenti principi ed obbiettivi:

a)      Coinvolgere nel modo più ampio possibile e fin dalle primissime fasi del percorso di progettazione, gli Enti Pubblici competenti per territorio e/o materia trattata: ogni progetto dovrebbe, idealmente, essere frutto di una co-progettazione della Fondazione con gli Enti Pubblici interessati;

b)      Individuare ed esplicitare il ruolo che, nel progetto, sarà svolto da tutti i soggetti coinvolti, specificando sempre quello attribuito agli Enti Pubblici, interessati per competenza territoriale o materia trattata, e con essi concordato;

c)      Rendere ogni progetto espressione concreta delle scelte di tutta la comunità e di un intero territorio: ciò dovrà essere realizzato ricercando, in ogni fase del progetto, i più ampi livelli possibili di partecipazione, coinvolgimento e condivisione. Il principio della territorialità, espresso dai livelli di partecipazione, coinvolgimento e condivisione, rappresenta per il Consiglio di Indirizzo, un riferimento fondamentale, anche per assegnare l’ordine di priorità dei progetti su cui indirizzare gli sforzi dell’intera Fondazione.

5)      Ogni progetto, per essere approvato dalla fondazione, deve rispondere a precisi requisiti e compatibilità. Tra questi, con lista non esaustiva, si possono ricordare: quello di correttezza legale, quello di sostenibilità economica, quello di rispondenza a criteri scientifici sia in campo sanitario che sociale, quello di equivalenza al livello delle migliori buone pratiche per l’inclusione sociale, quello di congruenza e sinergica integrazione con le politiche ed i piani di livello istituzionale, ecc. Gli organi della fondazione definiscono gli ambiti su cui un progetto deve essere misurato e valutato e individuano gli specifici collegi (gruppi di lavoro) di “esperti qualificati” che provvedono a tale misura e valutazione.

6)      Gli organi della Fondazione approvano, richiedono modifiche o respingono il progetto in esame valutando anche i pareri formalmente espressi dai gruppi di lavoro di “esperti qualificati”, individuati dalla Fondazione per l’esame dei progetti. I progetti approvati devono essere integrati nel Piano triennale di Politiche e Obbiettivi e nel Piano Annuale di Attività.

7)      Quando l’attuazione di un programma di lavoro deriva da un atto di conferimento di contenuto patrimoniale, tramite idoneo istituto giuridico, e/o, comunque, quando ha per oggetto la realizzazione di un progetto di vita per persone con disabilità, deve essere redatto un Contratto di Progetto che espliciti l’oggetto e la modalità di attuazione del progetto stesso, le clausole e le condizioni necessarie, le modalità delle verifiche di attuazione, e quant’altro gli organi della Fondazione ritengano necessario. Ogni progetto riguardante la vita delle persone con disabilità deve essere accompagnato dalla consultazione e dalla verifica del consenso della persona interessata, ogni qual volta essa sia in grado di esprimere le proprie volontà e desideri: le modalità utilizzate e le risultanze debbono essere riportate nel Contratto di Progetto.

I principi a cui si ispira la Fondazione determinano il seguente funzionamento:

–   Ai familiari delle persone con disabilità (intese sia come singoli familiari – coniuge, parenti e affini entro il 4° grado – ma anche come tutori, amministratori di sostegno, delegati dei familiari e , quindi, loro rappresentanti, associazioni di familiari, associazioni di tutela) è attribuito un ruolo prioritario nelle decisioni della Fondazione;

–   Affinché i familiari (e la Fondazione nel suo complesso) possano prendere decisioni con livelli di razionale e documentata consapevolezza che vada oltre il coinvolgimento personale, la fondazione assicura la presenza attiva di gruppi di “esperti” in grado di contribuire sia alla predisposizione di progetti, sia all’analisi di progetti già predisposti e presentati agli organi della Fondazione per la approvazione.

I progetti su cui opera la fondazione possono riguardare, in via non esaustiva:

–   realizzazione di progetti di vita di persone con disabilità;

–   realizzazione di progetti capaci di promuovere concretamente l’inclusione sociale delle persone con disabilità;

–   attività per promuovere la sensibilità e la cultura della comunità verso l’inclusione sociale delle persone con disabilità;

–   ricerca fondi per la realizzazione di progetti approvati dalla Fondazione.

Per Progetto di Vita la Fondazione intende riferirsi non solo alla soluzione residenziale che si sceglie di realizzare per la persona con disabilità, ma all’insieme dei contenuti che disegnano il livello di inclusione sociale dell’intero ambito di vita. Il progetto di vita deve perciò concretamente definire sia gli obiettivi residenziali (dove e con chi abiterà, di quali sostegni potrà disporre, ecc.) sia gli obbiettivi di strutturazione della vita quotidiana, nei diversi ambiti dell’inclusione sociale (scuola, lavoro, attività ricreative e di tempo libero, attività motorie e sportive, vacanze e altri ambiti di integrazione sociale) e di cura e riabilitazione per il mantenimento delle condizioni di salute e benessere.

 

Azioni ed attività della Fondazione

– Favorire l’inclusione sociale, soprattutto, attraverso l’inserimento lavorativo, con l’obiettivo di raggiungere i livelli più elevati possibile di autonomia di vita.

– Provvedere al benessere a alla tutela delle persone con disabilità sostenendo le politiche socio-sanitarie di intervento dei Comuni e di altre realtà pubbliche e private a favore delle persone con disabilita fisica, psichica e sensoriale per il miglioramento della loro qualità di vita, con particolare attenzione ai servizi residenziali o comunque sostitutivi della famiglia.

– Favorire, in attuazione dell’art.4, lett. e) dello Statuto della Regione Toscana, nel rispetto delle specifiche esigenze delle singole persone disabili, lo sviluppo di una rete di servizi residenziali e semi residenziali che rispondano a criteri di molteplicità e diversità di tipologie collocate in un continuum che vada da strutture che offrano programmi di bassa intensità sanitaria e prevalente assistenza socio-educativa fino a strutture in grado di offrire programmi ad alta intensità di assistenza sanitaria e sociosanitaria dove le persone con disabilità siano stimolate ad acquisire il massimo grado di autonomia possibile e sia garantita loro un’alta qualità della vita. In tale ambito potrà gestire, in proprio o per conto di terzi, tutte le attività necessarie alla realizzazione e gestione dei servizi progettati.

– Sostenere la formazione di operatori specializzati chiamati ad operare nelle strutture. Promuovere iniziative per avviare e sostenere processi di integrazione che valorizzino, per le persone con disabilita, tutte le possibili attività riabilitative, socio-sanitarie, educative, formative, occupazionali, culturali, sportive, e sociali in genere.

– Favorire la conoscenza e l’informazione su documenti di livello regionale, nazionale ed internazionale relativa all’assistenza e alla tutela delle persone con disabilità.

– La Fondazione non potrà in ogni caso svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e ciò nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 e ss.mm.ii.

Per raggiungere i suoi scopi la Fondazione può avvalersi della collaborazione di enti pubblici o privati stipulando convenzioni e accordi.

Pertanto la Fondazione potrà:

a) stipulare ogni atto o contratto, tra cui l’assunzione di prestiti e mutui, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni, nell’ambito dell’oggetto statutario, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locataria, comodataria, o comunque posseduti o di cui riceva apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, nonché amministrare o gestire le somme rinvenienti da tale gestione;

c) compiere atti o stipulare contratti, svolgere qualunque attività strumentale o accessoria al perseguimento dello scopo dell’ente. In particolare, tra l’altro, per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà:

– acquisire a qualunque titolo, gratuito oppure oneroso, ricevere, tramite lasciti testamentari, donazioni, contratti di mantenimento, atti di destinazione, atti di trust, legati testamentari come a causa di morte singoli beni o capitali, da destinare all’assistenza delle persone che abbiano effettuato il conferimento o a vantaggio di terzi.

d) amministrare, nel rispetto dei limiti di legge ed in particolare delle riserve previste dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di gestione o che comunque derivino dalla amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi;

e) stipulare contratti o convenzioni per l’affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni e servizi nonché avvalersi di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi;

f) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta precipuamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

g) svolgere, anche costituendo ovvero partecipando ad altro soggetto, attività strumentale al perseguimento degli scopi statutari;

h) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo, purchè sempre in veste di socio limitatamente responsabile;

i) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e il territorio nel cui ambito opera la Fondazione;

j) raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d’interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità

k) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di promozione e di commercializzazione, anche nel settore dell’ editoria e degli audiovisivi in genere.

II Consiglio di Indirizzo, con decisione adeguatamente motivata, ha facoltà di non accettare beni o capitali qualora le loro modalità o condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l’equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

 

Art. 4 – Clausola di solidarietà

Nella realizzazione dei progetti potrà essere convenuto che usufruiscano dei servizi anche soggetti che possano contribuire solo in parte alla realizzazione degli stessi, secondo un principio di solidarietà verso le persone con i medesimi bisogni nel rispetto del conseguimento della fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria.

In applicazione della clausola di solidarietà, il Consiglio di Indirizzo, adotta i seguenti comportamenti:

–   Del progetto deve esserne data idonea informazione a tutti i membri della Fondazione;

–   Richiede che le persone con disabilità o i loro rappresentanti (familiari, tutori, ecc.) presentino una richiesta scritta di interesse all’inserimento nel progetto; nella domanda deve essere precisata anche l’eventuale disponibilità ad apportare contributi al progetto, specificandoli;

–   Richiede al Servizio Pubblico la segnalazione di persone con un bisogno urgente di risposta;

–   Il Consiglio di Indirizzo, avvalendosi anche del Comitato Etico di Garanzia, se nominato, assicura equità di accesso, prendendo idonee iniziative per evitare discriminazioni, in particolare quelle derivanti da motivi economici o da livelli di gravità o da problematicità comportamentale;

–   Nomina un comitato misto di tecnici del Servizio Pubblico e delle Istituzioni Private che esamini le richieste di inserimento pervenute alla Fondazione, eventualmente con le priorità assegnate dal Consiglio di Indirizzo o dal Comitato Etico di Garanzia, stabilendo un ordine di priorità basato sulla stima della maggiore utilità del progetto per le singole persone e sulla maggiore probabilità di riuscita dell’inserimento e, conseguentemente del successo del progetto nel suo insieme. Al comitato dei tecnici è richiesto anche di valutare l’assenza di condizioni di incompatibilità alla convivenza e alla buona riuscita del progetto.

Al di là dei criteri indicati, al Consiglio di Indirizzo spetta di esercitare un ruolo di mediazione attraverso il quale, con il dialogo e la persuasione, si tenti sempre di conciliare l’interesse individuale con quello più generale.

 

Art. 5 – Trust

Nelle ipotesi in cui la Fondazione agisca come trustee in operazioni di trust funzionali all’acquisizione di patrimoni da impiegare per la cura e l’ assistenza di soggetti bisognosi, essa sarà obbligata a tenere una contabilità separata nonché a rendere evidente l’estraneità dei beni oggetto del trust rispetto al suo patrimonio. In particolare, relativamente al trasferimento di beni immobili o mobili registrati ad essa conferiti in trust, potrà procedere, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 364/89, alla trascrizione dello stesso nella sua specifica qualità di trustee.

 

Art. 6 – Rapporti tra la fondazione e gli enti pubblici

La fondazione “RICONOSCERSI”, con la sua mission di servizio di pubblica utilità e di tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità, è costitutivamente una organizzazione che intende affiancare gli Enti Pubblici in un rapporto di sussidiarietà. La fondazione intrattiene con tutti gli Enti Pubblici che, con responsabilità diverse, si occupano di persone con disabilità o di tematiche importanti nel determinare le condizioni per la loro inclusione sociale, un rapporto privilegiato, mediante relazioni continuative, di confronto e co-progettazione, attraverso cui realizzare una totale sinergia.

La Fondazione intende rappresentare un’organizzazione autonoma a servizio di persone con disabilità e di loro familiari non sostituendosi alle funzioni e ai doveri degli Enti Pubblici.

Il rapporto con gli Enti Pubblici sarà improntato sul confronto e sulla collaborazione allo scopo di rendere proficuo il rapporto dialettico e consentire le autonome capacità di iniziativa e di decisione da entrambe le parti.

Gli Enti Pubblici, anche in relazione a normative di legge che limitino la loro adesione formale in qualità di membri della Fondazione, potranno individuare altre forme di collaborazione attiva esercitando le funzioni ad essi riconosciute ai punti successivi con facoltà di esercitarle, tramite propri rappresentanti, partecipando alle adunanze del Consiglio del Servizio Pubblico.

Gli Enti Pubblici fanno parte del Consiglio del Servizio Pubblico della Fondazione ed assicurano:

–   un apporto di conoscenza e confronto sulle politiche da essi perseguite e sugli indirizzi della loro programmazione;

–   il raccordo tra le azioni della Fondazione e le proprie azioni e decisioni, al fine di garantire la sinergia e la integrazione di entrambe;

–   apporti tecnico-professionali di ambito sanitario e sociale, al fine di elaborare, valutare e verificare i progetti oggetto di azioni della Fondazione;

Tali apporti, assicurati alla Fondazione dagli Enti Pubblici, sono funzionali:

–   alla natura dialettica del rapporto tra Fondazione ed Enti Pubblici, di cui confronto, sinergia, sussidiarietà e concertazione sono gli elementi costitutivi;

–   alla garanzia di appropriatezza scientifica e tecnica delle azioni intraprese dalla Fondazione;

–   a verificare e garantire la correttezza della gestione della Fondazione in relazione al suo riconosciuto ruolo di pubblica utilità;

–   a concorrere a garantire la sorveglianza sul mantenimento di condizioni di benessere e qualità della vita delle persone inserite nei progetti attivati dalla Fondazione.

Gli Enti Pubblici che entrano nel Consiglio del Servizio Pubblico, designano le persone incaricate di partecipare alle attività della Fondazione e ne danno comunicazione al Consiglio di Indirizzo.

Tutte le persone che operano all’interno dei servizi pubblici possono entrare a far parte della Fondazione a titolo personale.

 

Art. 7 – Rapporti con le istituzioni private che operano in favore delle persone con disabilità

La Fondazione intende coinvolgere e chiamare a collaborare tutti coloro che vogliono impegnarsi per far crescere la società civile promuovendone la capacità di tutela inclusiva nei confronti delle persone più deboli, in particolare di quelle con disabilità. In questo ambito un rapporto assolutamente privilegiato è quello con tutte le realtà che possono concorrere a realizzare condizioni di inclusione sociale e lavorativa e servizi alle persone con percorsi e risposte per la vita indipendente e all’interno della comunità.

Tali realtà sono chiamate a:

–   elaborare progetti e proposte per l’inclusione, che possano divenire azioni della Fondazione;

–   affiancare la fondazione nell’intento di creare una nuova, diffusa cultura inclusiva nella società;

–   definire progetti per conto di quelle famiglie che richiedono il supporto della Fondazione senza avere ancora definito un progetto di vita da realizzare per il proprio congiunto.

–   contribuire alla verifica di mantenimento nel tempo delle condizioni di benessere qualità della vita e inclusione sociale delle persona inserite in progetti attuati dalla Fondazione.

La Fondazione, per realizzare condizioni di massima trasparenza nei confronti delle famiglie e di tutti, può stabilire criteri con cui illustrare e valutare le diverse realtà operanti nell’ambito della inclusione sociale e creare un archivio di operatori qualificati, partner della Fondazione.

Esse fanno parte del Consiglio delle Istituzioni Private della Fondazione.

Gli enti che entrano nel Consiglio delle Istituzioni Private, designano le persone incaricate di partecipare alle attività della Fondazione e ne danno comunicazione al Consiglio di Indirizzo.

Le Istituzioni Private , anche in presenza di norme statutarie che limitino la loro adesione formale in qualità di membri della Fondazione, potranno individuare altre forme di collaborazione attiva inerente le competenze ad essi delegate , mantenendo tuttavia titolo per partecipare al Consiglio delle Istituzioni Private tramite propri rappresentanti

Tutte le persone che operano all’interno degli enti privati associati, possono entrare a far parte della Fondazione a titolo personale.

 

Art. 8 – Patrimonio

Il patrimonio è composto dal fondo di dotazione costituito:

– dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo, di denaro o beni immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo ovvero, successivamente, dai Fondatori o dai Partecipanti;

– dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

– dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

-dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

– dai contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici.

Non costituiscono incremento del patrimonio, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti a titolo di concorso di spese di gestione o per la realizzazione di specifiche iniziative, nonché gli eventuali contributi annuali corrisposti dai medesimi.

 

Art. 9 – Fondo di gestione 

Il fondo di gestione è costituito:

– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

– da ogni eventuale contributo, elargizione, donazione, disposizione testamentaria o atto di trust che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;

– da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici senza espressa destinazione al fondo di dotazione;

– dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti;

– dai ricavi derivanti dalla gestione dei beni della Fondazione e dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Tutte le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi della Fondazione stessa e per il suo funzionamento.

 

Art. 10 – Esercizio finanziario e bilancio

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio di Indirizzo approva il Bilancio preventivo per l’esercizio in corso ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente, entrambi predisposti dal Direttore. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 11 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione sono:

a) I Fondatori Promotori;

b) I Fondatori;

c) I Partecipanti

 

Art. 12 – Fondatori Promotori

I Fondatori Promotori sono esclusivamente gli enti, quali a titolo esemplificativo Associazioni e Comitati, costituti da persone con disabilità, loro rappresentanti legali e/o da loro familiari (intendendosi per tali il coniuge, i parenti o affini, entro il 4° grado, della persona disabile o loro rappresentanti) e, che partecipano alla costituzione della Fondazione sottoscrivendo l’atto costitutivo e costituendo il Fondo di Dotazione, tramite conferimento di beni mobili ed immobili o il versamento di somme di denaro.

Possono divenire Fondatori Promotori anche gli enti di cui al primo comma che aderiscono successivamente mediante un versamento iniziale di una somma di denaro o mediante il conferimento di beni immobili nella misura da stabilirsi mediante regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo. L’ammissione di nuovi Fondatori Promotori è deliberata dal Consiglio di Indirizzo a maggioranza .

I Fondatori Promotori contribuiscono al versamento annuale di un contributo in denaro a sostegno delle attività della Fondazione con le modalità e nella misura determinata dal regolamento di cui al punto precedente. Tali erogazioni annuali non costituiscono incremento del Fondo di dotazione salva deliberazione del Consiglio di Indirizzo.

I Fondatori Promotori possono istituire il “Consiglio dei Fondatori-Promotori”, con funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Indirizzo.

In nessun caso i Fondatori Promotori hanno diritto al rimborso di contributi versati o di altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione.

 

Art. 13 – Fondatori

Possono aderire alla Fondazione, acquistando a tutti gli effetti la qualità di Fondatore:

a)       le persone fisiche e/o giuridiche private e gli enti e associazioni che dichiarano di condividere e sostenere le finalità statutarie della Fondazione e che contribuiscono al patrimonio mediante un versamento iniziale di una somma di denaro o mediante il conferimento di beni immobili nella misura da stabilirsi mediante regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo; sono inseriti nella Sezione a) dei Fondatori.

b)      gli enti pubblici e le istituzioni private di cui agli artt.6 e 7 del presente statuto che dichiarano di condividere e sostenere le finalità statutarie della Fondazione e che contribuiscono al patrimonio mediante un versamento iniziale di una somma di denaro o mediante il conferimento di beni immobili nella misura da stabilirsi mediante regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo; sono inseriti nella Sezione b) dei Fondatori.

L’ammissione di nuovi Fondatori è deliberata dal Consiglio di Indirizzo a maggioranza dei presenti;

I Fondatori iscritti nella Sezione a) contribuiscono al versamento annuale di un contributo in denaro a sostegno delle attività della Fondazione con le modalità e nella misura determinata dal regolamento di cui al punto precedente. Tali erogazioni annuali non costituiscono incremento del Fondo di dotazione salva deliberazione del Consiglio di Indirizzo.

I Fondatori iscritti nella Sezione a) possono costituire il “Consiglio dei Fondatori”, con funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Indirizzo.

In nessun caso i Fondatori hanno diritto al rimborso di contributi versati o di altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione.

 

Art. 14 – Partecipanti

Possono divenire Partecipanti:

a)      le persone fisiche e/o giuridiche private e gli enti e associazioni che condividano i fini della Fondazione e intendano contribuire in modo congruo alla realizzazione dei suoi scopi mediante prestazione di attività lavorativa o professionale o versamenti di somme in denaro, annuali o pluriennali con le modalità e nella misura da stabilirsi mediante regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo, ovvero contributi in immobili o beni strumentali (materiali, attrezzature e simili), destinati allo svolgimento delle attività della Fondazione e con queste ultime coerenti alle spese annuali di esercizio o alla realizzazione di specifiche attività della Fondazione; sono inseriti nella Sezione a) dei Partecipanti.

b)      gli enti pubblici e le istituzioni private di cui agli artt.6 e 7 del presente statuto che condividano i fini della Fondazione e intendano contribuire in modo congruo alla realizzazione dei suoi scopi concedendo, in caso di Enti pubblici, eventuali somministrazioni di ausili finanziari, anche sotto forma di “patrocinio”, ovvero di altri contributi tra i quali a solo titolo di esempio beni mobili, utilizzo di immobili o parti di essi senza pagamento di un corrispettivo, utilizzo di beni mobili e attrezzature ecc. mentre, in caso di istituzioni private, un versamento iniziale di una somma di denaro o mediante il conferimento di beni immobili nella misura da stabilirsi mediante regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo; sono inseriti nella Sezione b) dei Partecipanti.

La congruità del contributo e l’ammissione sono esaminate e deliberate dal Consiglio di Indirizzo con apposito Regolamento. Non possono essere prese in considerazione domande che non dichiarino espressamente l’adesione alle finalità della Fondazione e l’impegno a concorrere al finanziamento delle sue attività.

L’accettazione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Indirizzo, a maggioranza dei presenti, che potrà regolamentare la suddivisione o il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti possono destinare il contributo a specifici progetti e la qualifica dura per tutto il periodo per il quale è versato il contributo.

 

Art. 15 – Fondatori e partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, aventi sede all’estero.

 

Art. 16 – Esclusione e recesso

II Partecipante può essere dichiarato decaduto con deliberazione assunta a maggioranza assoluta del Consiglio di Indirizzo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

– rinunci espressamente a partecipare e/o a contribuire alle attività della Fondazione; svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione;

– non corrisponda il contributo dovuto.

Nel caso di Partecipante ente o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

– apertura di procedure di liquidazione;

– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori promotori ed i Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione medesima.

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione dei Fondatori Promotori, dei Fondatori e dei Partecipanti alla vita della Fondazione; tuttavia i medesimi possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Tutti gli aderenti alla Fondazione, anche se decaduti, non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

 

Art. 17 – Amici della Fondazione

Con deliberazione del Consiglio di Indirizzo sono riconosciute “Amici della Fondazione” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi, senza divenirne partecipanti, mediante contributi in denaro e/o in beni e/o prestazioni professionali e/o attività di volontariato.

 

Art. 18 – Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

– il Consiglio di Indirizzo

– il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente Vicario;

– l’Assemblea dei Partecipanti; (Assemblea dei Fondatori)

– il Comitato Esecutivo ed il Direttore, se istituiti dal Consiglio di Indirizzo;

– il Collegio dei Revisori dei Conti, ove previsto dalla legge o se giudicato necessario dal Consiglio di Indirizzo;

– il Consiglio del Servizio Pubblico;

– il Consiglio delle Istituzioni Private

Il Consiglio di Indirizzo potrà istituire – previa approvazione del Regolamento interno – il Comitato Etico di Garanzia e il Comitato Tecnico Scientifico o altri organismi ritenuti utili ai fini della gestione, del monitoraggio continuo delle attività e dei progetti e più in generale dei controlli interni della fondazione.

 

Art. 19 – Consiglio di Indirizzo

II Consiglio di Indirizzo, compreso il Presidente, e composto da un numero variabile da tre a tredici membri:

– fino a sette, nominati a maggioranza dai Fondatori promotori;

– fino a tre, nominati a maggioranza dai Fondatori inseriti nella sezione a);

– fino a tre nominati a maggioranza dai Partecipanti inseriti nella sezione a).

E’ prevista tra gi aventi diritto l’espressione di un solo voto per ogni testa o associazione o ente.

In ogni caso la maggioranza dei membri del Consiglio di Indirizzo dovrà essere nominata dai Fondatori Promotori.

II Consiglio di Indirizzo resta in carica tre anni e, alla scadenza, sino alla costituzione del nuovo Consiglio, svolge solo attività di ordinaria amministrazione.

I componenti del Consiglio prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

In caso di dimissione o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i Consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio di Amministrazione decade.

I membri del Consiglio di Indirizzo non possono farsi rappresentare.

Il Consiglio di Indirizzo può nominare al suo interno un comitato esecutivo composto da tre membri ai quali possono essere attribuite deleghe e poteri.

II Consiglio di Indirizzo:

a) nomina il Presidente della Fondazione, il vice-Presidente; nomina Direttore e determina la natura e la durata del rapporto e i relativi poteri che allo stesso possono essere attribuiti;

b) definisce gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, secondo gli scopi di cui all’art. 3 del presente Statuto;

c) fissa i criteri e modalità per divenire Fondatori Promotori, Fondatori e Partecipanti alla Fondazione e procede alla relativa nomina;

d) delibera eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della fondazione;

e) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

f) Approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;

g) svolge l’ordinaria e la straordinaria amministrazione e, in relazione a quanto previsto all’art.3, punto l), nomina i soggetti ai quali affidare la realizzazione dei progetti prescelti;

h) delibera in ordine all’accettazione di eredita, legati e donazioni, operazioni di trust nonché all’acquisto e alla alienazione di beni immobili.

i) definisce i criteri di investimento del patrimonio ed assume ogni deliberazione al riguardo;

j) nomina e revoca i componenti il Collegio dei Revisori;

k) assume l’eventuale personale dipendente;

l) approva il piano triennale e il piano annuale di attività e il documento di politiche e obiettivi;

m) approva e modifica i Regolamenti interni;

n) delibera la costituzione dell’elenco dei “fornitori” qualificati disponibili a svolgere attività e servizi a favore della fondazione e di eventuali Imprese strumentali al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione

 

Art. 20 – Adunanze del Consiglio di Indirizzo

II Consiglio di Indirizzo si riunisce:

– in seduta ordinaria per l’approvazione dei bilanci e ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario per l’adempimento dei compiti di sua competenza e comunque con cadenza almeno mensile;

– in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei propri membri o dai Revisori dei Conti (se istituiti).

– Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo possono essere chiamati, con finalità consultive, a partecipare i rappresentanti degli organismi (Consiglio delle Istituzioni Private, Consiglio del Servizio Pubblico, ecc.) già previsti dal presente Statuto o istituiti successivamente.

Il Consiglio di Indirizzo viene convocato dal Presidente, o in di lui mancanza, impedimento o assenza, dal Vicepresidente, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo da comunicarsi a ciascun membro del Consiglio e ai Revisori, almeno tre giorni prima dell’adunanza anche mediante telegramma, telefax, e-mail e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima dell’adunanza.

Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito:

– quando, ritualmente convocato, sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri;

– quando, in difetto di convocazione, siano comunque presenti tutti i suoi membri

Le adunanze del Consiglio di Indirizzo vengono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento, o mancanza, dal Vicepresidente.

Alle adunanze del Consiglio di Indirizzo può essere chiamato a partecipare (e in tal caso assolvendo alla funzione di segreteria), senza diritto di voto, il Direttore della Fondazione.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi membri presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Al fine di evitare possibili conflitti di interesse, i membri del Consiglio non hanno diritto di voto, nei casi in cui le questioni da approvare vedano coinvolti loro stessi o i familiari rappresentati.

Per le proposte di modifica dello Statuto, di cui alla lettera d) dell’art. 19 occorre la presenza e il voto favorevole di almeno 2/3 dei propri membri in carica e per le delibere in merito al punto e) dello stesso articolo la presenza ed il voto favorevole di tutti i membri nominati dai Fondatori Promotori.

Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono verbalizzate e trascritte in ordine cronologico sull’apposito Libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell’adunanza.

 

Art. 21 – Decadenza dei Consiglieri di Indirizzo

I Consiglieri decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive ovvero ad un numero di riunioni pari alla metà più una delle riunioni che si svolgono nel corso del medesimo anno solare.

Il Presidente del Consiglio di Indirizzo ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria.

Il Presidente esplica tutte le competenze attribuitegli dal Consiglio di Indirizzo e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In caso di improrogabile urgenza, il Presidente, adotta i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Indirizzo, riferendone al Consiglio medesimo alla prima riunione.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l’ esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

Il mandato dello stesso è gratuito.

Le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o mancanza spettano al Vicepresidente.

 

Art. 22 – Il Direttore

Se nominato dal Consiglio di Indirizzo al quale compete comunque ogni decisione in merito alla istituzione e durata del rapporto, alla natura dello stesso, alla attribuzione e alla revoca delle competenze e dei poteri, il Direttore provvede all’ordinaria amministrazione e gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo.

Il Direttore può proporre al Consiglio di Indirizzo la nomina di uno o più collaboratori che, a titolo gratuito, possano affiancarlo in tutte le attività di gestione della Fondazione, i collaboratori (salvo revoca) svolgono in ogni caso le proprie funzioni per il tempo della durata in carica del Direttore.

Il Direttore ha anche il compito di individuare i “progetti” da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Indirizzo. al quale, comunque, risponde della propria attività.

La funzione e le attribuzioni previste per il Direttore sono a titolo oneroso.

II Direttore è il responsabile operativo dell’attività della Fondazione, dirige l’eventuale personale dipendente e coordina i collaboratori esterni. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi competenti e può essere chiamato a partecipare con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e in tal caso ad assolvere anche alle funzioni di segreteria.

Collabora con il Presidente alla attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

E’ responsabile del buon andamento dell’amministrazione.

II Consiglio di Indirizzo può attribuire al Direttore la rappresentanza necessaria per l’esecuzione delle deliberazioni nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti l’attività della Fondazione, ivi compresi i contratti e le convenzioni derivanti dagli atti deliberati dal Consiglio di Indirizzo.

II Direttore è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra persone, aventi i requisiti di professionalità e onorabilità, sia esterne alla Fondazione sia interne al Consiglio di Indirizzo. In tale ultimo caso il Direttore decade, con l’accettazione della nomina, da componente del Consiglio di Indirizzo.

II Direttore risponde innanzi al Consiglio di Indirizzo della propria attività.

 

Art. 23 – L’ Assemblea dei Partecipanti

L’ Assemblea dei Partecipanti è un organo consultivo composto dai Partecipanti alla Fondazione.

Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nell’Assemblea dei Partecipanti durano in carica cinque anni e sono confermabili.

L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Tutti i partecipanti di cui all’art. 14,hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Fondazione.

L’ Assemblea dei Partecipanti:

– nomina i membri del Consiglio di Indirizzo di sua competenza;

– formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;

– esprime i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Indirizzo;

– esprime i pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione;

All’Assemblea dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Indirizzo, con indicazione analitica dell’impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

L’ Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione almeno una volta all’anno ovvero quando ne faccia richiesta un numero di Partecipanti che corrisponda ad un quarto del numero complessivo degli stessi, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo, almeno otto giorni prima dell’adunanza anche mediante telegramma, telefax, e-mail e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima dell’adunanza.

E’ presieduta dal Presidente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, è validamente costituita con qualsiasi numero dei membri presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

 

Art. 24 – II Collegio dei Revisori dei Conti

II Collegio dei Revisori dei Conti – se istituito -si compone di tre membri effettivi, tra i quali e eletto il Presidente, e due supplenti. Essi sono nominati dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione. I membri sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili e durano in carica per cinque anni.

II Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti e sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua le veri fiche di cassa.

I membri del Collegio possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari; partecipano, senza diritto di voto, alla riunione del Consiglio di Indirizzo quando esso discute e approva il bilancio consuntivo e possono comunque partecipare, dietro invito del Presidente della Fondazione, alle altre riunioni del Consiglio di Indirizzo.

 

Art. 25 – I Comitati delle Famiglie e delle Associazioni

Al fine di promuovere la partecipazione attiva ed il coinvolgimento dei familiari e delle associazioni interessate, potrà essere istituito per ogni centro/progetto un Comitato per il Coordinamento, il controllo del servizio e l’indicazione dei parametri di riferimento con la finalità principale di garantire la qualità della vita delle persone con disabilita.

II Consiglio di Indirizzo della Fondazione provvederà ad adottare apposito regolamento per disciplinarne il funzionamento.

 

Art. 26 – Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri cosi designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Arezzo, al quale spetterà, altresì, la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell’arbitrato sarà Arezzo.

 

Art. 27 – Scioglimento

Nei casi di cessazione previsti dalla legge, il Consiglio di Indirizzo:

– nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 30 del Codice Civile e degli artt. 11 e 21 delle Disposizioni del medesimo;

– determina le modalità di devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione ai sensi dell’art. 31 del Codice Civile osservando le disposizioni vigenti, fermo l’obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a favore di Istituzioni, Enti-Onlus e Fondazioni che perseguano gli stessi fini, o comunque fini di utilità sociale (sentiti eventuali organismi di controllo previsti da disposizioni di legge) e fermi restando gli obblighi di assistenza assunti ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto.

 

Art. 28 – Clausola di rinvio

Per quanta non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Le modalità operative e la struttura organizzativa di tutti gli organismi, previsti nel presente Statuto se non regolamentati dalla legge o dallo stesso Statuto, verranno definite dal Consiglio di Indirizzo con appositi regolamenti interni.

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